programmi di riabilitazione urbana, strumenti urbanistici attuativi


 

art. 27 L. 01.08.2002, n. 166

 

La norma disciplina i “programmi di riabilitazione urbana”, che sono speciali piani attuativi (particolareggiati) volti alla “riabilitazione” di immobili e attrezzature ed al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, con la precisazione che “Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale”.

 

Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione.

 

Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata.

 

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

 

L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione.

 

L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.

 

Deve ritenersi che agli atti di trasferimento nell’ambito del suddetto programma di riabilitazione urbana si applichi il trattamento tributario previsto in relazione ai piani particolareggiati.